D’ora in poi, salvo modifiche dell’ultim’ora, enoteche, ristoranti e distribuzione organizzata, il vino lo dovranno pagare entro 60 giorni dalla consegna, pena delle dure sanzioni.
Sono le conseguenze pratiche dell’art. 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) contenuto nel “decreto sulle liberalizzazioni” (Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) del Governo Monti, pubblicato lo scorso 24 Gennaio sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le aziende vinicole, grandi e piccole, è senza dubbio uno strumento per difendersi dai cattivi pagatori. Una “genia” piuttosto cresciuta negli ultimi 3-4 anni.
Intendiamoci subito. Fare generalizzazioni non serve a nulla. Ci sono ristoratori ed enotecari correttissimi così come supermercati altrettanto puntuali nei pagamenti però proprio tra queste categorie si annidano dei veri e propri artisti del “rinvio”. Per una cantina, magari piccola, delle forniture da 600 o 1000 euro sono somme importanti per le finanze aziendali.
Oggi con le liste dei vini sempre più “dimagrite” l’offerta è aumentata di parecchio: chi per vari motivi è stato escluso, propone altrove le sue bottiglie.
In molti casi i prezzi sono da tempo fermi e/o in qualche caso sono stati ribassati ma i prolungati ritardi nei pagamenti spesso rischiano di far saltare gli equilibri faticosamente raggiunti dalle cantine. Infatti se i costi di produzione, nel complesso, sono aumentati sensibilmente incidendo sulla marginalità dell’azienda, la variabile del pagamento della fornitura “a babbo morto” è davvero devastante.
Insomma se vendere non è poi così complicato, incassare può essere molto problematico. Ora con la norma – riguarda pure le forniture di uve e di mosti – le condizioni sembrerebbero maggiormente equilibrate. Il decreto legge specifica che ad occuparsi della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni, sarà l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato – il braccio operativo sarà la Guardia di Finanza – mentre per l’accertamento delle violazioni l’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Salate le sanzioni (vedi box).
Un po’di suspense comunque rimane. Pur essendo già applicabile dal 24 gennaio, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto dovrà passare al vaglio delle Camere per la trasformazione in legge. Basterebbe un solo emendamento per cambiarne il senso. Non sarebbe la prima volta che succede ma nemmeno l’ultima. Gli artisti del rinvio del rinvio sono elettoralmente forti.
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BOX
Dall’art. 62
Dall’art. 62
“ I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
……. Il mancato rispetto del pagamento da parte del debitore “è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi”.
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