Sono arrivate oggi (27/01/09) in redazione le motivazioni della sentenza relativa al processo intentato dal Gambero Rosso e Slow Food contro Sandro Sangiorgi. (potete leggerla integralmente cliccando qui)
In breve i fatti: durante la “famigerata” puntata di report dedicata al vino di circa tre anni fa, Sandro Sangiorgi dichiarò che, in veste di responsabile della Guida Vini d’Italia del Veneto, aveva ricevuto pressioni dall’editore stesso per alzare il voto al vino di una cantina. Dopo di ciò era stato querelato sia dal Gambero Rosso che da Slow Food per aver dichiarato il falso calunniando così entrambi gli editori. Il caso aveva indubbiamente scosso il piccolo mondo dell’editoria enogastronomica e se ne era parlato molto, soprattutto "in camera caritatis". Il fatto, oltre che interessare i due colossi del settore ed uno dei giornalisti più conosciuti andava a toccare proprio il punto nevralgico di ogni pubblicazione: la sua credibilità. Circa tre mesi fa il Tribunale di Roma aveva scagionato Sangiorgi dall’accusa. Oggi ci arrivano le motivazioni della sentenza e ci sembra giusto riportarne alcuni stralci.
Ci asteniamo dal commentarle, in primo luogo perché la sentenza è molto chiara e dei commenti potrebbero solo creare inutile confusione, in secondo luogo perché esistono altri gradi di giudizio e quindi la causa non è ancora tecnicamente chiusa. Ci siamo solo permessi di evidenziare in neretto parti per noi salienti della sentenza. Siamo inoltre disponibili per pubblicare comunicazioni che sia le due società editrici sia Sandro Sangiorgi desiderino fare a riguardo.
Il processo si è svolto al Tribunale di Roma I Sezione Civile e la sentenza è del Giudice Dott.ssa Anna Maria Pagliari. Il numero della sentenza è il 20140, ( n° 11048 cronologico). I timbri riportano la data del 15 ottobre 2008.
Nella sentenza, per prima cosa,si spiegano le motivazioni della causa intentata da Gambero Rosso e Slow Food.
….“Deduceva la società attrice (cioè la querelante n.d.r.) che il Sangiorgi esperto di enologia e viticultura ed in epoca precedente curatore della guida annuale dei Vini d’ Italia realizzata sotto il marchio Gambero Rosso unitamente all’editore Slow Food, nel corso dell’intervista andata in onda aveva affermato la falsa circostanza che un vino da lui ritenuto di scarsa qualità fu inserito nella suddetta guida con una scheda di buona qualità in quanto il produttore acquistava spazi pubblicitari sulla stessa pubblicazione, di avere in tal senso ricevuto pressioni e di avere cessato la sua collaborazione con gli editori della Guida a causa di ciò: evidente doveva ritenersi il pregiudizio arrecato alla testata editoriale per effetto della disistima e perdita di credibilità e serietà dell’intera attività di valutazione dei vini attuata attraverso la Guida.” …..
Durante il procedimento sono stati sentiti dei testi, crediamo proposti dagli avvocati del Sangiorgi.
….”Motivi della decisione.." L’istruttoria compiuta ha fornito adeguato conforto probatorio ai fatti dedotti dal convenuto: i testi XXXXX XXXXXX XXXXXX (tutti componenti della commissione di degustazione dei vini del Veneto organizzata dal Sangiorgi ai fini della valutazione di quelli da inserire nella guida dei vini dell’anno 2000) hanno confermato la veridicità dei fatti storici oggetto della pretesa condotta diffamatoria addebita al Sangiorgi: il vino dell’azienda non aveva ottenuto il punteggio prestabilito dei “due bicchieri” né alla prima né alla successiva degustazione; tale successivo assaggio fu effettuato proprio per ripetere la valutazione di quel vino; il Sangiorgi non preparò la scheda valutativa di quel vino poiché non andava inserito nella guida; nonostante ciò il vino fu inserito con una scheda valutativa non riconducibile al Sangiorgi (il quale ricopriva proprio il ruolo di responsabile per la guida del settore dei vini della Regione Veneto.)”……
….”In particolare la teste XXXXX coniuge convivente del Sangiorgi all’epoca dei fatti ….. ha confermato l’insistenza degli editori per una positiva valutazione dei vini dell’azienda citata in ragione dell’ apporto pubblicitario ad essa facente capo, riferendo uno specifico colloquio tra il direttore editoriale Slow Food D.C. ed il Sangiorgi avvenuto in sua presenza; il teste ha riferito di una telefonata ricevuta dal Sangiorgi durante la seconda degustazione dei vini a seguito della quale fu interrotta la seduta di assaggio e giustificata l’interruzione dal Sangiorgi proprio per il contenuto della telefonata circa le insistenze per la valutazione positiva dei vini.”……
Sentiti i testi e le parti in causa il giudice dichiara che..
…..“Le dichiarazioni rilasciate dal Sangiorgi nel contesto dell’intervista televisiva trasmessa nel corso del programma Report (si riportano le precise parole della dichiarazione di Sangiorgi n.d.r.) risultano corrispondenti ai fatti storici come dimostrati in giudizio e, pertanto, deve escludersi la sussistenza di alcuna condotta illecita”……..
Per questo, si legge sempre nella sentenza, il Tribunale rigetta le richieste di Gambero Rosso e Slow Food nei confronti di Sangiorgi e li condanna al pagamento delle spese processuali.